Italy’s IHL Manual (1991) provides that, in occupied territories, civilians shall not be subject to corporal punishment.
Italy, Manuale di diritto umanitario, Introduzione e Volume I, Usi e convenzioni di Guerra, SMD-G-014, Stato Maggiore della Difesa, I Reparto, Ufficio Addestramento e Regolamenti, Rome, 1991, Vol. I, § 41(e).